Validità dell’ordinanza di demolizione emessa per abuso nei confronti di soggetto occupante non qualificabile come proprietario o responsabile dell’abuso 

Ai sensi dell’art 2 LR 15/2008, il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente ingiunge al responsabile dell’abuso e al proprietario, ove non coincidente con il primo, la demolizione dell’opera e il ripristino dello stato dei luoghi in un congruo termine. 

Ipotizzando che il provvedimento repressivo di illecito edilizio sia indirizzato a Tizio, persona diversa da quella che ha materialmente realizzato l’abuso, ci si interroga spesso sulla legittimità della misura in questione. Da un’analisi dell’istituto degli illeciti edilizi, si evince che ai fini della legittimità del provvedimento in questione rileva la sussistenza una relazione di natura giuridica o materiale tra Tizio e il bene. 

Nello specifico, una relazione materiale sussiste nel caso di provato utilizzo dell’immobile da parte di Tizia. Difatti, “costituisce acquisizione giurisprudenziale consolidata che l’oggettiva disponibilità dell’area sulla quale sono stati rinvenuti i manufatti eseguiti in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica, costituisca condizione sufficiente per individuare il destinatario dell’ordine di ripristino. In casi analoghi, la giurisprudenza (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, 20 marzo 2003, n. 259; C. Si, 18  novembre 1998, n. 662) ha, infatti, chiarito come sia sufficiente ad individuare il legittimato passivo dell’ordine di demolizione dell’immobile abusivamente realizzato sul demanio, o nella relativa fascia di rispetto, la qualità di utilizzatore dell’immobile medesimo, senza necessità di accertare non solo chi ha realizzato l’abuso, ma nemmeno il proprietario dell’area o del manufatto” (TAR Veneto n.121/14). 

Sulla rilevanza della relazione giuridica che intercorre tra l’immobile e Tizio, invece, è importante premettere che, a differenza degli altri illeciti amministrativi, in materia edilizia l’ordine di demolizione di un immobile, conseguente all’accertamento del carattere illegittimo dello stesso in quanto realizzato senza titolo o in sua difformità, ha carattere reale in quanto è volto a ripristinare l’ordine materiale alterato a mezzo della sopravvenienza oggettiva del manufatto. La condotta che ha dato luogo al manufatto (e, quindi, l’ordine giuridico) è invece sanzionata da diversa sanzione, di cui art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001. 

Da quanto detto si evince che, così come anche previsto per la sanzione acquisitiva (art 31 d.P.R. n. 380 del 2001), l’ordine di demolizione ha efficacia erga omnes, potendosi opporre non solo all’autore dell’abuso ma anche ai suoi eredi universali o ai successori o aventi causa a titolo particolare. Pertanto, per esempio, un’eventuale relazione coniugale tra Tizio e l’autrice dell’abuso, renderebbe Tizio legittimato passivo dell’ordine di riduzione in ripristino dello stato dei luoghi. 
Dott.ssa Laura Montemitro