Il nuovo codice della crisi d’impresa

Scopo principale della regolamentazione di nuovo conio è quello di garantire una serie di strumenti idonei a limitare o prevenire stati di crisi d’impresa.
Tra le novità di maggior rilievo si evidenziano le procedure di allerta e la composizione assistita della crisi.
La procedura di allerta assolve alla funzione di anticipare l’emersione della crisi d’impresa, evitando, in tal modo, la dissipazione del patrimonio a danno dei creditori.
Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa (art. 13).
Altra novità di rilievo è l’individuazione dell’organismo di composizione della crisi, il quale attraverso una trattativa con i creditori tende a perseguire una soluzione concordata stragiudiziale.
Gli organi di controllo societari hanno l’arduo compito di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, la sussistenza dell’equilibrio economico-finanziario e la prevedibilità dell’andamento della gestione.
I soggetti del vertice aziendale sono gravati del compito di informare immediatamente l’organo amministrativo circa l’esistenza di fondati indizi di crisi.
In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione, nel termine di sessanta giorni, delle misure necessarie per superare la crisi, gli organi di controllo devono informare l’Organismo di composizione della crisi d’impresa (OCRI), istituiti presso ciascuna Camera di Commercio.
L’obbligo di segnalazione di allerta spetta anche all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e all’Agente di riscossione, seguendo ognuno il proprio standard.
Sicuramente, l’obiettivo della riforma è quello di garantire la continuità aziendale attraverso un sistema di controlli che sia il più possibile efficace, garantendo da un lato un controllo interno, le società devono dotarsi di un sistema di controllo interno ad hoc e dall’altro un controllo esterno che coinvolge direttamente i soggetti creditori pubblici quali l’Agenzia delle Entrate e l’INPS.
Particolarmente complessa l’entrata in vigore: ci sono alcuni articoli che sono operativi già dal 16 marzo 2019, mentre la parte restante entrerà in vigore il 15 agosto 2020.
Nel dettaglio, entrano in vigore il prossimi 16 marzo il comma 1 dell’articolo 27 e gli articoli 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388.
Le procedure di fallimento e le altre procedure sunnominate, pendenti alla data di entrata in vigore del decreto in commento, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma, sono definite secondo le disposizioni della cd. Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), nonché della disciplina sul sovraindebitamento (L. 27 gennaio 2012, n. 3).

Leonardo Cavalli