Il disegno di legge n. 4302 recante Delega al governo per il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali e la tutela del legittimo affidamento: alcune iniziali riflessioni

Da alcuni giorni rimbalzano sui giornali di settore notizie (piA? che altro comunicati stampa rilasciati da uno dei relatori del disegno di legge) nelle quali apprendiamo, con piacere, la previsione, all’interno del citato disegno di legge, di un effettivo riconoscimento del legittimo affidamento.

Facciamo, dunque, un passo indietro, per cercare di mettere ordine nella questione. Un disegno di legge è un atto normativo (tra l’altro, al momento, lo stesso è stato approvato solo dalla Camera, dovendo ora passare al Senato prima di veder completato il suo iter di approvazione) volto ad affidare al Governo il compito di emanare una normativa specifica, di solito attraverso uno o più decreti legislativi, entro il quadro dei principi generali delineati dalla legge delega.

Un primo dato effettivo, dunque, è quello che, in realtà, bisognerà attendere l’emanazione di questi decreti legge, cosa non affatto agevole nè così rapida come si possa immaginare (A? vero che i decreti legislativi devono essere emanati entro un tempo stabilito, in questo caso 6 mesi, ma raramente tali tempi sono rispettati nella prassi), per poter capire se e in che modo il principio del legittimo affidamento troverà finalmente un’esplicita tutela nella normativa italiana in materia di concessioni demaniali.

Pertanto, ciò che al momento è possibile fare è cercare di individuare i punti della legge delega nei quali cogliere un riferimento a tale principio, posto che, ad una prima lettura, non è possibile individuarne riferimenti chiari e intellegibili. Apprestiamoci allora a leggere la proposta di legge delega cercando, laddove possibile, di fornirne una interpretazione orientata a favore della tutela di tutti quegli imprenditori che, nel tempo, hanno riposto il proprio affidamento nel fatto che la concessione ad essi rilasciata non sarebbe stata sottoposta a sconvolgimenti della portata di cui qui si discute.

Ebbene, sono due i punti sui quali è necessario focalizzare l’attenzione: il primo riguarda la lettera a) dell’art. 1 del disegno di legge, nella parte in cui si afferma che il Governo dovrà emanare i decreti legislativi necessari al fine di realizzare gli obiettivi fissati nella legge delega nel rispetto di una serie di principi (solo per citarne alcuni, concorrenza, qualità paesaggistica, sostenibilità ambientale) tra i quali, poi, spicca il riconoscimento e la tutela degli investimenti mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza. A questo punto una domanda si impone: la tutela dell’affidamento, così inteso e laddove effettivamente se ne ravvisi proprio in questa affermazione la cogenza, a chi è rivolto? La lettera della norma, infatti, sembra far riferimento agli imprenditori che parteciperanno alle gare di appalto per l’ottenimento della concessione. Ma dovè, in ciò, la tutela di chi già esercita un’attività imprenditoriale in quanto munito della concessione?

Il secondo punto, conseguente, è quello in cui si legge, sempre continuando a scorrere la lettera a) dell’art. 1 che le procedure di selezione devono svolgersi tenendo conto della professionalità acquisita nell’esercizio di concessioni di beni demanialia. E’ dunque possibile pensare che, in tal modo, si paventi la possibilità che una determinata concessione venga riconfermata in capo a coloro i quali l’abbiano già esercitata evitando, in un modo più o meno larvato, l’effettiva possibilità di concorrenza da parte di imprenditori che non hanno ancora acquisito un’esperienza nel settore turistico-ricreativo?

Infine, giova portare l’attenzione sulla lettera d) che, nel prevedere un adeguato periodo transitorio per l’applicazione della disciplina di riordino tenta, probabilmente, di allungare i tempi previsti per l’applicazione di quanto previsto in materia dalla direttiva Bolkestein, da un lato, per consentire l’assestamento degli istituti normativi e dell’assetto del sistema in vista di questo vero e proprio cambio epocale, dall’altro, per dilatare la durata delle concessioni attualmente in corso di validità.

Come evidente molte sono le domande insorgenti rispetto all’interpretazione del testo licenziato dalla Camera; quesiti ai quali non è affatto agevole, ancora, rispondere. Sarà pertanto necessario, in primis, attendere gli esiti della discussione in Senato per conoscere il testo definitivo della legge delega e, più nello specifico, attendere i susseguenti decreti legislativi per poter finalmente comprendere la reale applicazione dei principi richiamati dal Parlamento e se e in che modo, tra questi, troverà il Governo lascerà spazio alla tutela dell’affidamento dell’imprenditore.

– M. R. Calamita –

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