“Decreto fiscale 2020”: responsabilità dell’ente in caso di commissione di reati tributari

Decreto fiscale 2020”: responsabilità dell’ente in caso di commissione di reati tributari

L’art. 39, D.L. n. 124/2019 convertito in Legge n. 157/2019 ha introdotto alcuni reati tributari tra quelli che costituisco il presupposto della responsabilità degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001.

In particolare, è stato introdotto l’art. 25-quinquiesdecies (“Reati tributari”) nel D.Lgs. n. 231/2001, a mente del quale «Dopo l’articolo 25-quaterdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente: “Art. 25-quinquiesdecies. – (Reati tributari) –

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall’articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall’articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall’articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”».

In altri termini, i reati di cui agli artt. 2, 3, 8, 10 e 11, D.Lgs. n. 74/2000, e quindi:

  • dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti,

  • dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici,

  • emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti,

  • occultamento o distruzione di documenti contabili

  • sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

diventano reati-presupposto ai fini della responsabilità degli enti.

Pertanto, ove le singole fattispecie richiamate dal nuovo art. 25-quinquiesdecies siano commesse nell’interesse o a vantaggio dell’ente dai cc.dd. “soggetti apicali” o dai “soggetti in posizione subordinata”, l’ente è soggetto alla irrogazione della sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 400 o 500 quote.

In particolare, in relazione alla commissione di alcuni delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

Reato Sanzione pecuniaria
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1) fino a 500 quote
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro (art. 2, comma 2-bis) fino a 400 quote
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3) fino a 500 quote
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1) fino a 500 quote
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, se l’importo non corrispondente al vero è inferiore a € 100.000 (art. 8, comma 2-bis) fino a 400 quote
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10) fino a 400 quote
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11) fino a 400 quote

Viene, inoltre, previsto che:

– se in seguito alla commissione di uno dei delitti tributari indicati, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria possa essere aumentata di 1/3: ne deriva che, potendo l’importo di una quota variare tra un minimo di 258 euro ed un massimo di 1.549 euro, per gli illeciti puniti fino a 400 quote la sanzione potrà giungere fino a 815.333 euro e per quelli fino a 500 quote fino a 1.032.666 euro;

– in caso di commissione di uno dei suddetti delitti tributari, si applicano le seguenti sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e), D.Lgs. n. 231/2001 e quindi:

1) il divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

2) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;

3) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Si rileva che tale novità ha efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto fiscale e pertanto dal 24 dicembre 2019: alla luce di quanto precede, risulta opportuno avviare un processo di predisposizione o adeguamento dei modelli organizzativi esistenti (ossia quei sistemi strutturati e organici di regole, iter procedurali e attività di controllo) per prevenire il rischio della commissione di condotte rilevanti non solo sul piano penale-tributario, ma anche su quello della responsabilità diretta dell’ente, essendo le rispettive sanzioni del tutto cumulabili. Si rammenta, infine, che il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento deve essere affidato a un organismo dell’ente (OdV), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Maria Serpieri

Partner Tonucci & Partners