Pignoramento dei titoli PAC: giurisprudenza e AGEA fanno luce sull’inapplicabilità del pignoramento presso terzi ai titoli di PAC

I titoli PAC, introdotti dal legislatore comunitario, sono strumenti di sostegno al reddito delle aziende agricole italiane la cui configurazione normativa è stata a lunga dibattuta. Sin dalla loro introduzione nel diritto italiano, si è a lungo disquisito sull’ammissibilità della pretesa di Tizio di pignorare presso l’Agea i titoli PAC di Caio. Dottrina e giurisprudenza oggi prevalentemente negano l’ammissibilità della suddetta pretesa, in quanto modalità e forma del pignoramento presso terzi non rispetterebbero quelle previste dal legislatore comunitario, così come anche chiarificato dalle circolari Agea in materia.
Difatti, come noto, tale procedura esecutiva trova applicazione nel momento in cui un debito non venga pagato nella misura e nei termini stabiliti, consentendo il trasferimento in capo al creditore di somme o crediti del debitore ovvero la vendita di un bene di proprietà del debitore. La peculiarità della procedura consiste nel coinvolgimento di un terzo (cd. terzo pignorato), il quale risulta a sua volta debitore nei confronti del pignorato ovvero possessore materiale delle somme e/o dei beni sui quali il creditore intende soddisfare la propria pretesa di pagamento.
Per quanto concerne i titoli all’aiuto, invece, è oggi pacifico che alla loro base vi sia un atto amministrativo ricognitivo dell’esistenza dei requisiti per inserire un agricoltore nel Registro Nazionale dei Titoli. Tale iscrizione risulta essere premessa per ricevere il premio, cioè una somma di denaro erogabile dall’AGEA. Partendo da tale premessa, la giurisprudenza capitolina ha specificato che il titolo e il diritto al premio costitutiscono due situazioni giuridiche ben distinte, seppure collegate tra loro (Tribunale di Roma, sezione 4-bis, n.25949/2009). Difatti, il diritto a percepire i contributi non può prescindere dalla titolarità del titolo all’aiuto, ma quest’ultimo non comporta sempre l’accesso al premio. Pare ovvio a questo punto che il titolo non può configurarsi quale diritto di credito dell’agricoltore nei confronti dell’Agea, mentre può esserlo il diritto al premio.
La scissione tra le due situazioni giuridiche sovracitate risulta riconfermata anche dall’art 2 DPR 727/1974, il quale stabilisce l’impignorabilità del (solo) contributo, e non del titolo.
Rebus sic stantibus, quando l’azione esecutiva ha ad oggetto un titolo PAC, dato che ex lege non può avere ad oggetto il diritto a percepire il premio ma solo il titolo al premio, nessun diritto di credito verso l’Agea (né tantomeno verso l’agricoltore stesso) è, o potrebbe essere, oggetto della citata procedura giudiziale.
Inoltre, essendo i titoli intestati e nella dispobinilità degli agricoltori, l’Agea non solo non risulta debitrice sostanziale ma neppure detentrice dei titoli ex art 543 cpc. Vengono così meno tutti I requisiti per poter richiedere un pignoramento presso terzi di titoli all’aiuto.
Essendo i PAC parte del patrimonio personale dell’agricoltore, e nella sua disponibilità, l’unica procedura esecutiva che il creditore può validamente intraprendere per soddisfare le proprie pretese creditorie sui titoli PAC, come sostenuto da giurisprudenza e riconfermato nella Circolare Agea del 2016, è il pignoramento mobiliare diretto nei confronti dell’agricoltore. È esclusa la pignorabilità dei titoli condotti in affitto dall’agricoltore, in quanto di proprietà del terzo (la conduzione in affitto è riscontrabile sul registro nazionale dei titoli nel SIAN – www.sian.it).
Si ricorda che una serie di formalità devono essere rispettate per procedere con l’esecuzione mobiliare dei titoli all’aiuto. Fa capo al creditore procedente l’onere di verificare numero, valore ed eventuali pesi/vincoli giuridici già presenti sul titolo e di trasmettere copia dell’atto di pignoramento mobiliare notificato al debitore all’AGEA (a mezzo PEC all’indirizzo aro@certificata.agea.gov.it). L’AGEA procederà con l’annotazione del pignoramento nel registro nazionale titoli, determinando l’impossibilità di eseguire nel sistema informatico l’operazione di trasferimento del titolo dal debitore pignorato ad un terzo fino ad estinzione della procedura esecutiva. A cura del soggetto interessato, invece, deve essere trasmessa all’AGEA copia del provvedimento di assegnazione del titolo pignorato o, nel caso di vendita all’asta, copia del provvedimento di autorizzazione alla vendita e dell’atto di vendita stesso, a mezzo PEC, pena inopponibilità dei provvedimenti in questione ad AGEA. Inoltre, l’assegnatario o l’acquirente dei titoli all’asta deve essere agricoltore in attività alla data di richiesta di trasferimento dei titoli assegnati (reg. UE 1307/2013).

Dott.ssa Laura Montemitro
BM Avvocati