No alle presunzioni tributarie nel processo penale.

Importante presa di posizione da parte della Procura della Repubblica di Milano che, muovendo dalla speciale natura dei reati tributari, ha richiesto ed ottenuto l’archiviazione di un procedimento penale fondato su presunzioni tributarie.
Il procedimento era scaturito da una denuncia dell’Agenzia delle Entrate per violazione dell’art. 2 D. Lgs. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), effettuata nell’ambito di una indagine di natura fiscale in materia di sponsorizzazioni nel settore sportivo.
L’unica fonte di prova nella disponibilità dell’Agenzia delle Entrate risultava essere una serie di “presunzioni tributarie”.
Poiché, l’ipotesi accusatoria poggiava su dette presunzioni, ci si è chiesti quale fosse il valore probatorio delle presunzioni tributarie in un procedimento penale.
Come noto, gli accertamenti fiscali che si fondano essenzialmente su presunzioni anche di natura relativa, rientrano nel novero dei documenti (perché formati fuori dal procedimento penale), di talché, nel momento in cui assurgono a Notizia di Reato devono essere oggetto di indagine da parte dell’Autorità Giudiziaria.
L’orientamento giurisprudenziale consolidato ritiene che: “Le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur potendo avere valore indiziario, non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato, assumendo esclusivamente il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente a elementi di riscontro che diano certezza dell’esistenza della condotta criminosa” (Cass. pen, Sez. III, n. 15899 del 18.04.2016; Cfr., Cass. pen. Sez. III, n. 7078 del 23.01.2013).
In conclusione, le presunzioni tributarie non possono autonomamente rilevare in un procedimento penale, ma occorre che le stesse siano corroborate da ulteriori elementi indiziari, trattandosi sempre di presunzioni sottoposte al regime dell’art. 192 co. 2 c.p.p, in quanto da un lato opera il principio di non colpevolezza e dall’altro l’onere probatorio grava sulla pubblica accusa.

di Leonardo Cavalli